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LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

FORO EUROPEO - AVVOCATI PER L'EUROPA ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
N. 1120 Registro Ministero della Giustizia
Sede legale e operativa: Via Crescenzio 43 - 00193 Roma (300 m. Piazza Cavour)

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - come modificato dalla Cartabia

Ministero della giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 - Incentivi fiscali - credito di imposta Ministero della giustizia –

Decreto 1 Agosto 2023 - patrocinio a spese dello Stato Ministero della giustizia

Decreto 24 ottobre 2023, n. 150 - Regolamento

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

E’ l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La nuova normativa mira ad incentivare il ricorso alla mediazione e agli altri strumenti di risoluzione giudiziale delle controversie,

-avendo aumentato gli incentivi fiscali per chi vi ricorre e per gli organismi di mediazione, -avendo esteso a tali istituti l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato,

-avendo esteso l’ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità,

-avendo favorito la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche, - avendo potenziato la formazione e l’aggiornamento dei mediatori

-ed infine avendo sollecitato i giudici ad una maggiore conoscenza di questi strumenti.

TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE

La normativa prevede le seguenti tipologie di procedimenti di mediazione:

OBBLIGATORIA: È tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia

di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,

e dal 30 giugno 2023

associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

DEMANDATA DAGLI UFFICI GIUDIZIARI: Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione.

PREVISTA DA CLAUSOLA CONTRATTUALE/STATUTARIA: Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

VOLONTARIA

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

La parte istante predispone il modulo e lo invia all’organismo di mediazione

Il responsabile dell'organismo, presentata la domanda, nomina il mediatore e fissa la data dell'incontro - tra il 20 giorno e il 40 giorno dal deposito.

La segreteria convoca con ogni mezzo idoneo la parte invitata all’incontro.

La ricezione della convocazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza

PARTECIPAZIONE DELLA PARTE E DEL DIFENSORE

a parte deve partecipare personalmente e quando la mediazione è demandata dal Giudice e nelle materie obbligatorie deve partecipare con l’assistenza obbligatoria del difensore

La parte può delegare un altro soggetto soltanto in presenza di giustificati motivi. Il delegato deve essere a conoscenza dei fatti e deve essere munito dei necessari poteri - procura c. d. negoziale - per la eventuale conciliazione delle controversie. La procura c. d. negoziale, distinta dalla procura delle liti se anche difensore, deve indicare espressamente anche i “giustificati motivi” per i quali la parte non può essere presente agli incontri.

LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

  1. MEDIAZIONE IN PRESENZA (Art. 8). In presenza, nelle sedi dell'Organismo di Mediazione o in quelle in convenzione
  2. MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA (Art. 8 bis). Da remoto, attraverso una piattaforma con collegamento audiovisivo dove i documenti devono essere formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni previste dal codice dell’amministrazione (digitale D.L. 7 marzo 2005 n. 82).

IL PRIMO INCONTRO

Il primo incontro è di mediazione effettivo poiché le parti dovranno essere presenti e dovranno cooperare “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controversie” (art. 8, co.6) Non più previsto il modello dell’incontro “filtro” in cui il mediatore, dopo una fase introduttiva, chiedeva alle parti di manifestare l’intenzione di procedere o meno con la mediazione.

MANCATA PARTECIPAZIONE

Dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità,

a) il giudice condanna la parte costituita, che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

b) il giudice, se richiesto, può altresi' condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

c) il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato, se soggetti vigilati, all'autorità di vigilanza competente.